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Acerbi Juan JesusGetty Images

Perché Acerbi non è stato squalificato: la spiegazione del Giudice Sportivo

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Nessuna squalifica per Francesco Acerbi.

Lo ha deciso il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assolvendo il difensore dell'Inter dalle accuse di razzismo in relazione ai presunti epiteti rivolti a Juan Jesus durante il match di Serie A del 17 marzo contro il Napoli: Acerbi sarà dunque regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo impegno di campionato contro l'Empoli e non dovrà osservare alcun turno di stop.

Caso chiuso e centrale nerazzurro che tira un sospiro di sollievo, azzerando su di sé il caos nato all'insegna di video, labiali e botta e risposta.

Perché Acerbi non è stato squalificato? Entriamo nel dettaglio della sentenza, evidenziando spiegazione e motivazioni del Giudice Sportivo.

  • "NESSUNA PROVA O INDIZI GRAVI"

    "Il contenuto discriminatorio - recita il comunicato ufficiale - senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale".

    "La condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105)".

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  • "CONTENUTO DISCRIMINATORIO CONFINATO AL SOGGETTO OFFESO"

    "Nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale".

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  • "NON RAGGIUNTO IL LIVELLO MINIMO DI CERTEZZA"

    "Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata- si legge infine nella nota del Giudice Sportivo - Per questo motivo si decide di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".

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