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Tonali Zaniolo FagioliGetty Images

ANSA - Fagioli, Tonali e Zaniolo accusati di esercizio abusivo di scommesse

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La situazione legata al caso scommesse è destinata a essere approfondita, e questo ormai è noto: dopo il coinvolgimento di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, l'attenzione si è spostata a quelli che possono essere gli effetti dell'indagine.

Nel corso delle ultime ore sono stati passati a setaccio i dispositivi mobili dei giocatori e, come riportato da "La Repubblica", sarebbero emersi i nomi, presenti nelle chat, di una decina di giocatori di Serie A.

Tra i temi del caso scommesse non solo quelli sportivi, ma soprattutto quelli penali: l'ANSA, ricostruendo la vicenda di Zaniolo nello specifico, parla di un'accusa di "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" per l'ex Roma.

  • L'ACCUSA A ZANIOLO, TONALI E FAGIOLI

    Secondo l'ANSA, la Procura di Torino avrebbe infatti contestato a Zaniolo, Tonali e Fagioli il reato "di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa", e nello specifico il caso previsto dall'art .4 della legge 401 del 1989.

    Nel corso delle indagini, poi, verranno approfondite le analisi dei dispositivi (i telefoni cellulari) che sono stati sequestrati dagli inquirenti.

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  • COSA DICE L'ARTICOLO ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

    Di seguito, il testo dell'art. 4, comma 1 della legge 401/89 che si riferisce all'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (modificato dal decreto legge del 28/01/2019 n. 4 Articolo 27).

    "Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (3)".

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  • QUALI SONO LE SANZIONI

    A spiegare nel dettaglio l'entità delle sanzioni previste in questi caso è l'articolo 4, comma 3 ("Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa") della medesima legge:

    "Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione".

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