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Perché i calciatori non possono scommettere? Regolamento, possibili squalifiche e multe

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Negli ultimi giorni il calcio italiano è stato sconvolto da una serie di rivelazioni: da Nicolò Fagioli a Sandro Tonali, passando per Nicolò Zaniolo, vari calciatori di Serie A sono finiti nell'occhio del ciclone.

Sui tre italiani si è posata l'ombra delle scommesse, tanto che Tonali e Zaniolo, inizialmente convocati da Luciano Spalletti per le sfide contro Malta e Inghilterra, hanno dovuto abbandonare il ritiro dell'Italia.

Ma perché i calciatori non possono scommettere? Cosa dice il regolamento? Multa o squalifica: qual è la possibile sanzione?

  • PERCHÉ I CALCIATORI NON POSSONO SCOMMETTERE

    La FIGC, nel prorio sito, evidenzia in maniera netta come non sia possibile per i tesserati scommettere al fine di trarne profitto:

    "L’ordinamento federale fa espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati".

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  • L'ARTICOLO 24: IL REGOLAMENTO

    L'articolo 24 del codice di giustizia sportiva FIGC spega in modo dettagliato il regolamento per calciatori e tesserati in generale. In cinque punti viene evidenziato come non si possano piazzare scommesse su partite FIGC, UEFA e FIFA:

    1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

    2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

    3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

    4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

    5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

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  • COSA RISCHIA CHI SCOMMETTE?

    Il comma tre dell'articolo 24 evidenzia che in caso di violazione del divieto di scommettere sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia presso quelli non autorizzati. Direttamente o indirettamente:

    "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

    Il tesserato o calciatore che scommette direttamente o indirettamente presso soggetti autorizzati o non aurotizzati porta a tre o più anni di inibizione o squalifica, oltre ad un multa di 25.000 euro.

  • E CHI NON DENUNCIA?

    Il comma 5 evidenzia come i tesserati e calciatori che sono venuti a conoscenza di scommesse da parte di colleghi senza denunciare il fatto alla Procura Federale saranno inibti o squalificati dai sei mesi in su, venendo inoltre multati di almeno 15.000 euro.

    "5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".

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  • SU COSA POSSONO SCOMMETTERE I CALCIATORI?

    Su altri sport o altri eventi non sportivi, ma non sul calcio. Da regolamento federale, infatti, viene evidenziato che calciatori e tesserati abbiano tale obbligo: non si può scommettere su risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

    "Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre" recita il comma 2 dell'articolo 24.