Pubblicità
Pubblicità
Nuovo logo FIGCFIGC

Caso plusvalenze, pubblicate le motivazioni della sentenza: "Non c'è modo di valutare i calciatori"

Pubblicità

Si è conclusa in una bolla di sapone la vicenda relativa all'inchiesta sulle plusvalenze: undici società e 59 dirigenti (tra cui Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis) sono stati prosciolti dopo le richiesta di condanna del procuratore federale Chiné.

Un nulla di fatto che ha spostato il mirino dell'attenzione su un tema spesso dibattuto, ossia quello delle valutazioni dei cartellini dei calciatori: non esiste, infatti, una norma che regoli questo complesso meccanismo o che, comunque, annulli la soggettività alla base delle cifre che fanno parte dei processi di compravendita.

La FIGC ha reso note le motivazioni della sentenza, ponendo il punto proprio sull'impossibilità di stabilire un metodo valido e univoco atto a determinare l'esatta valutazione di un atleta.

"Il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale può essere ritenuto 'un' metodo di valutazione, ma non 'il' metodo di valutazione (...). Il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile 'il' metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica (...)".

Il concetto chiave è quello del libero mercato, che non può essere guidato da un metodo scientifico in grado di spazzare via ogni dubbio di natura valutativa.

"Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione (...). Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare".
Pubblicità
0