Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in cui la FIGC chiedeva la sospensiva della sentenza emessa dal TAR Lazio sulla carta 'segreta' relativa al procedimento sulle plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus dalla Corte Federale. La Camera di Consiglio è stata fissata per il 23 marzo.
La carta è stata fin qui tenuta nascosta ma adesso, in base al pronunciamento dei giudici, dovrà essere consegnata alla Juventus e a tutte le controparti entro e non oltre il 14 marzo così come già stabilito dal TAR nell'accogliere il ricorso presentato da Fabio Paratici e Federico Cherubini.
Un punto che potrebbe risultare importante per la difesa, in attesa del ricorso presentato dalla società bianconera al Collegio di Garanzia del CONI.
Nella “nota 10940” datata 14 aprile 2021, ovvero la carta al centro della disputa tra accusa e difesa, la Covisoc chiedeva alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Carta a cui, come detto, adesso avranno accesso tutte le persone coinvolte nel processo sportivo. Di seguito il testo della sentenza emessa oggi dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della FIGC.
"Considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può, in ipotesi, suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità ed urgenza” e, quindi, collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente".
Secondo quanto riportato dall'ANSA, la FIGC potrebbe adesso consegnare il documento alle difese già oggi. Intanto 'La Gazzetta dello Sport' ha svelato il contenuto della carta in cui non verrebbe mai citata la Juventus. Il procuratore federale Chiné scrive al presidente della Covisoc riportando invece i casi di Chievo e Cesena e quello di Perugia e Atalanta, sottolineando la difficoltà di provare il dolo nelle plusvalenze.
"Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle ccdd. Plusvalenze”.


