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sibilliGetty Images

Stangata per Sibilli: 8 mesi di squalifica per l'attaccante del Bari

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Stagione finita ad inizio ottobre per Giuseppe Sibilli. No, le condizioni fisiche non c'entrano nulla. Il Giudice Sportivo ha comminato una pesante squalifica nei confronti del centravanti attualmente in forza al Bari.

Sibilli dovrà stare fermo fino al prossimo giugno, dopo aver violato gli articoli 1 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva. I fatti risalgono alla scorsa stagione, ma in seguito a chiusura delle indagini la sentenza è arrivata soltanto nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

Vediamo nello specifico che sanzione dovrà scontare Sibilli.

  • SQUALIFICA

    Il Giudce Sportivo ha inflitto 8 mesi di squalifica al calciatore, oltre ad una sanzione pecuniaria di 20mila euro e altri 8 mesi di squalifica. Questi ultimi però sono commutabili in due modi: partecipazione ad un piano terapeutico di 8 mesi o partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici di sensibilizzazione al tema delle scommesse.

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  • IL COMUNICATO

    Questo il comunicato reso noto dal Giudice Sportivo.

    "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1044 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SIBILLI avente ad oggetto la seguente condotta: Giuseppe SIBILLI, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 per la società Pisa Sporting Club s.r.l. e per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, dall’11.8.2023 al 31.1.2025, per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022 – 2023 alla stagione sportiva 2024 – 2025, presso concessionari autorizzati, numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, nell’ambito della UEFA e nell'ambito della FIFA; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:Sig. Giuseppe SIBILLI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: ⋅ per il Sig. Giuseppe SIBILLI, € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda e 16 (sedici) mesi di squalifica, dei quali 8 (otto) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Sibilli ad un piano terapeutico di almeno 8 (otto) mesi; 2) obbligo del Sig. Sibilli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici nel numero minimo di 16 (sedici) nel periodo complessivo di 8 (otto) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere indivuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Sibilli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".
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  • PATTEGGIAMENTO

    La squalifica è frutto del patteggiamento del calciatore con la Procura, dopo l'individuazione della violazione delle suddette norme. Sibilli si è mostrato pienamente collaborativo e ha accettato la squalifica.