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Sassi, monetine e pipì contro l'arbitro: squalifica del campo per un anno e mezzo

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Bruttissima pagina di sport quella scritta mercoledì pomeriggio a Massa Martana (comune in provincia di Perugia), sede del ritorno del playoff della Coppa Italia Dilettanti tra i padroni di casa dell'Atletico B.M.G. e l'Osimana.

Ad accedere ai quarti di finale della competizione è stata la compagine umbra, grazie al successo per 1-0 che ha puntellato la qualificazione in seguito al 2-0 conquistato all'andata nelle Marche.

Una gara purtroppo contraddistinta dal comportamento messo in atto dalla tifoseria dell'Osimana, per nulla soddisfatta dell'operato dell'arbitro Marco Burattini della sezione di Roma 1.

  • ARBITRO NEL MIRINO

    Burattini è stato letteralmente preso di mira dalla tifoseria dell'Osimana con sputi e lancio di vari oggetti, tra cui monetine (una delle quali lo ha colpito alla testa), sassi (uno di questi gli ha provocato un ematoma alla testa), bicchieri, accendini e fumogeni.

    Il direttore di gara è stato bersagliato anche con liquidi come birra e aranciata, oltre addirittura a dell'urina: il tutto riportato nel referto del post-partita.

    I tifosi, come riportato dal 'Corriere Adriatico', avrebbero cercato di farlo cadere con l'asta di una bandiera, prima dell'accerchiamento ad opera di alcuni tesserati dell'Osimana e di alcuni tifosi, il che avrebbe reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine presenti.

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  • CAMPO SQUALIFICATO FINO AL 2025

    Il Giudice Sportivo non ha fatto sconti all'Osimana, punita con un'ammenda da 5000 euro e con la squalifica del campo fino al 30 agosto 2025: fino a quella data, insomma, la squadra marchigiana dovrà giocare in campo neutro e a porte chiuse le gare casalinghe. Il tutto con decorrenza immediata.

    Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo.

    La squalifica, arriva per “avere propri sostenitori, per ‘intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo della Quaterna Arbitrale. In particolare, nel corso del secondo tempo, tali sostenitori si accanivano nel reiterato lancio di sputi, oggetti (bicchieri, lattine, fumogeni, accendini, monete, pietre, etc…) e liquidi all’indirizzo di un AA, il quale veniva colpito:

    a) da decine di sputi che lo attingevano alla testa, sulle spalle, alla schiena e sulle gambe;

    b) in tre occasioni, dal lancio di liquidi (aranciata e birra) che lo attingevano alla schiena, sul fianco e alla testa;

    c) da numerosi oggetti alla schiena, tra cui 4 bicchieri di plastica (2 vuoti e 2 pieni), una lattina vuota e una moneta che gli provocava beve dolore;

    d) da un abbondante quantitativo di urina che lo attingeva alla schiena, sul fianco ed alla testa, provocandogli nausea e disgusto;

    e) da un sasso che lo colpiva alla testa, procurandogli forte dolore ed un evidente ematoma alla testa.

    Tali condotte costringevano Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni e a richiedere lintervento del capitano della Societa ospitante”.

    “Inoltre – prosegue il comunicato del Giudice Sportivo – i medesimi sostenitori, introducevano ed utilizzavano materiale pirotecnico (3 fumogeni) che una volta estinto veniva lanciato all’indirizzo dell’AA senza colpirlo, nonché tentavano di provocare la caduta dell’Ufficiale di gara, protendendo un’asta di bandiera dalla rete di recinzione fino al terreno di gioco. Al termine della gara, infine, tutti i tesserati della Società accerchiavano la Quaterna Arbitrale profferendo espressioni gravemente offensive e minacciose, impedendo loro il tempestivo rientro negli spogliatoi, nonché favorendo l’ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate né identificate, che assumevano un contegno analogo ponendosi a poca distanza dagli Ufficiali. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’ordine per presidiare l’allontanamento dall’impianto degli arbitri”.

    “Sanzione cosi determinata in ragione del totale spregio manifestato per i principi di correttezza – conclude la nota del Giudice Sportivo – probità e rispetto, attraverso condotte chiaramente orientate ad una indebita mortificazione dell’altro e del tutto aliene dallo svolgimento dell’attività sportiva. (R A-RAA – R QU – R CdC )“.

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