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Emil Audero petardo Cremonese InterGetty Images

Petardo contro Audero in Cremonese-Inter: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo

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A circa 72 ore dai fatti di Cremonese-Inter, è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato da un tifoso presente nel Settore Ospiti contro Emil Audero.

La Lega ha diffuso la nota a firma di Gerardo Mastrandrea, in cui è contenuto il dispositivo che sancisce il provvedimento emesso nei confronti del club nerazzurro per quanto avvenuto domenica pomeriggio allo Zini.

Cosa è stato deciso?

  • PETARDO CONTRO AUDERO: DECISIONE E COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    "Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa.

    Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".

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  • IN COSA CONSISTE LA "DIFFIDA SPECIFICA"

    Come evidenziato dal comunicato del Giudice Sportivo, "Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".

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  • COSA RISCHIA L'INTER IN CASO DI RECIDIVA?

    Di seguito, ecco nel dettaglio - scorrendo l'articolo 8 comma lettera D, E ed F del Codice della Giustizia Sportiva, cosa rischierebbe l'Inter qualora dovesse verificarsi un altro episodio come quello che ha caratterizzato il match di Cremona, ossia il lancio di un petardo che ha colpito Audero:

    D) Penalizzazione di uno o più punti in classifica: Se la penalizzazione è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, viene fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

    E) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse: Disposizione che impedisce l'accesso del pubblico all'impianto sportivo.

    F) Squalifica del campo: Squalifica del campo di gioco per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni.

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