L’articolo 5 del regolamento sulla Champions League recita che:
"Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (vale a dire UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:
Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:
detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o
avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.
Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.
Nessuna persona fisica o giuridica puòavere il controllo o l’influenza su più di un clubche partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:
detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo del club;
essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club.