Nuovo capitolo riguardante il caso plusvalenze che vede implicata la Juventus. Nella giornata di martedì 4 aprile è stata pubblicata la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla FIGC contro la decisione del TAR del Lazio sulla cosiddetta carta Covisoc.
Riavvolgendo il nastro, lo scorso 7 marzo ilTaraveva accolto, a proposito di tale documento, il ricorso presentato daFabio ParaticieFederico Cherubini.
I legali dei due dirigenti, infatti, avevano spinto affinché la carta, datata 14 aprile 2021 e in precedenza non condivisa dalla FIGC, venisse messa a disposizione per essere visionata.
La carta Covisoc, in realtà, non ha evidenziato alcun vizio procedurale e all'interno di essa l'operato della Juventus non viene mai menzionato.
La FIGC, a quel punto, ha a sua volta presentato immediato ricorso al Consiglio di Stato contro tale disposizione. Al di là del merito, la FIGC ha contestato la pregiudiziale sportiva visto che Paratici e Cherubini si sono rivolti direttamente al TAR per avere la carta senza passare dalla giustizia sportiva.
Il Consiglio di Stato, in data 11 marzo, aveva inizialmente respinto l'istanza monocratica fissando l'udienza per il 23 marzo, culminata poi nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso avanzato dalla FIGC.
Di seguito la sentenza:
Ritenuto che:
- L'intervenuta ostensione documentale da parte della Co.Vi.So.C., motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure e del decreto monocratico di rigetto della tutela cautelare di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.
l’ostensione, in pendenza di giudizio, del documento, determinandone la discovery, è incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione del merito della controversia avente ad oggetto proprio la riproposizione delle ragioni a sostegno del diniego;
- Il ricorso in appello va dunque dichiarato improcedibile.
Dalla Federazione filtra moderata soddisfazione, visto che di fatto la sentenza non conferma la decisione del TAR, salvaguardando il principio della pregiudiziale sportiva.


