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Inter fans Simone Inzaghi CalabriaGetty Images

Multa, squalifica, penalizzazione: cosa rischiano Inter, Milan e i loro tesserati nell'inchiesta ultras "Doppia Curva"

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Un anno fa il caso scommesse, oggi quest'altro. L'inchiesta "Doppia Curva", che ha portato agli arresti di 19 ultras di Inter e Milan, sta movimentando in senso negativo la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali, con tanto di audizioni per diversi protagonisti della Serie A.

Nel mirino degli inquirenti, appunto, sono finite le due milanesi. Nei giorni scorsi sono partite le audizioni per far luce sui veri rapporti tra gli ultras e club-tesserati. Simone Inzaghi è stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Milano e come lui Javier Zanetti. In seguito toccherà a Davide Calabria. Ma nel mirino ci sono anche i vari Calhanoglu e Skriniar.

Cosa rischiano, dunque, club e tesserati nell'ambito dell'inchiesta che ha aperto uno squarcio sul mondo ultrà e sui rapporti con l'ambiente del calcio?

  • INTER E MILAN RISCHIANO UNA PENALIZZAZIONE?

    Il Codice di Giustizia Sportiva non prevede sanzioni in termini di punti in classifica. Dunque, nessuna penalizzazione per quanto riguarda il campionato iniziato da poche giornate. Niente a che vedere, ad esempio, con i 10 punti inflitti alla Juventus nel campionato 2022/2023: allora si trattava di un argomento completamente diverso, ovvero il caso plusvalenze.

    In questo caso, nel caso venissero accertate le responsabilità, a Inter e Milan verrebbe comminata una sanzione di tipo economico, ovvero una multa.

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  • I GIOCATORI RISCHIANO UNA SQUALIFICA?

    Per quanto riguarda i calciatori di Inter e Milan, la situazione è diversa: oltre alla multa potrebbe arrivare anche una squalifica, in ogni caso di breve durata.

    "Per un allenatore come nel caso di Inzaghi o un calciatore come Calabria - spiega la Gazzetta dello Sport - in caso di accertamento delle responsabilità, potrebbero essere eventualmente prescritte, oltre le ammende, squalifiche per una o più giornate. Possono essere quantificate anche a tempo, nel caso in cui la violazione sia considerata molto grave. Per i dirigenti, invece, il periodo della squalifica sarebbe esclusivamente a tempo".

    Repubblica riporta le parole dell'avvocato Federico Venturi Ferriolo, partner di LCA Studio Legale, secondo cui "tutto starà a dimostrare se si sia trattato di contatti sporadici con gli ultrà, in un lungo lasso di tempo, o di relazioni continuative che possano considerarsi rapporti".

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  • COSA DICE L'ARTICOLO 25 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

    A trattare il caso è il comma 10 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita così:

    "Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9".

  • COSA DICE IL COMMA 9

    Le sanzioni in questione sono come detto di tipo economico, almeno inizialmente. Il tutto in attesa di capire se per i tesserati si debba procedere con una squalifica per una o più giornate. Tale multa, per quanto riguarda la Serie A, è quantificata in 20000 euro dal comma 9 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva:

    "Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, 26 comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro".

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